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APPRENDISTATO |
(L.25/55
- L.56/87 - art.16 L.196/97 - circ. del Min. del Lavoro n. 126/97 -
D.M. dell'8 aprile 1998 - circ. del Min. del Lavoro n.93/98 - D.M. 179/99
- L.263/99 - D.M. n.359/99 - D.M. n.22/00)
L'apprendistato
è un contratto di lavoro a causa
mista che prevede, in aggiunta al rapporto di lavoro
vero e proprio, l'impegno dell'azienda a fornire al giovane apprendista
la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Oltre
alla formazione impartita sul luogo di
lavoro per conto dell'imprenditore, l'apprendista deve frequentare corsi
di formazione esterni all'azienda.
Questo tipo di contratto è di particolare interesse per il giovane
vuole svolgere un'esperienza lavorativa e nel contempo formarsi. Il
contratto è favorevole anche per l'azienda ospitante che può
beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali, con
la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti
per legge.
Beneficiari:
Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all'attività
da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26
anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà
strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni
di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili
di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.
Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano.
Aziende
abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l'agricoltura. L'art.16 della legge
Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni
contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali
a carico del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione
dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.
Salari
e contributi:
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente
ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
Formazione
sul luogo di lavoro:
Affidata all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese
industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.
Formazione
esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante
l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda individuate dalle
Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L'azienda ha
l'obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione esterna con
quella interna all'azienda. Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo
formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a quest'obbligo
facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna
è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo
utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste
in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all'orientamento
professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza (D.M. n.120
del 16 maggio 2001).
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