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(L.25/55 - L.56/87 - art.16 L.196/97 - circ. del Min. del Lavoro n. 126/97 - D.M. dell'8 aprile 1998 - circ. del Min. del Lavoro n.93/98 - D.M. 179/99 - L.263/99 - D.M. n.359/99 - D.M. n.22/00)

L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che prevede, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l'impegno dell'azienda a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro per conto dell'imprenditore, l'apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all'azienda.
Questo tipo di contratto è di particolare interesse per il giovane vuole svolgere un'esperienza lavorativa e nel contempo formarsi. Il contratto è favorevole anche per l'azienda ospitante che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti per legge.

Beneficiari:
Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all'attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.

Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano.

Aziende abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l'agricoltura. L'art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.

Salari e contributi:
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.

Formazione sul luogo di lavoro:
Affidata all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.

Formazione esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione esterna con quella interna all'azienda. Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a quest'obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all'orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza (D.M. n.120 del 16 maggio 2001).

 

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