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LAVORO INTERINALE |
Il
lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto) è un rapporto
di lavoro, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n.196/97, che
consente ad Agenzie autorizzate di collocare, per un certo arco di tempo,
manodopera nelle Aziende che ne fanno richiesta.
Si
tratta di un rapporto triangolare tra : lavoratore, Agenzia
di lavoro interinale (fornitrice) e impresa utilizzatrice.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall'Agenzia di lavoro temporaneo,
mentre l'impresa paga all'Agenzia l'ammontare della retribuzione del
lavoratore più una quota di commissione per il servizio di fornitura
della manodopera.
E'
un'opportunità concreta per i lavoratori che:
- possiedono
un titolo di studio o una professionalità elevata con poca esperienza
- vogliono
rientrare nel mondo del lavoro dopo un periodo di sospensione (es.
maternità o studio)
- sono
disponibili a lavori di breve durata
- svolgono
anche altre attività.
I
vantaggi per le aziende:
- semplifica
le pratiche di selezione e assunzione di personale
- velocizza
il reperimento di risorse umane anche per periodi brevissimi
- semplifica
molte pratiche amministrative.
Il
contratto Il contratto di fornitura di lavoro interinale si può stipulare
nei seguenti casi previsti dalla legge:
-
· per sostituire lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità, etc.);
- per
acquisire qualifiche non previste normalmente dall'azienda;
- quando
previsto dai contratti collettivi nazionali.
Il
contratto di fornitura di lavoro interinale non si può stipulare invece:
- per
sostituire lavoratori in sciopero;
- in
aziende in cui nell'anno precedente ci siano stati licenziamenti o
sia in atto la cassa integrazione per le mansioni richieste;
- in
aziende in cui non si valutino i rischi ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.
19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni;
- per
lavori pericolosi o che richiedono sorveglianza medica.
Il contratto deve essere scritto e contenere con chiarezza le seguenti
informazioni:
- mansioni
e inquadramento;
- luogo
di lavoro e orario;
- eventuale
periodo di prova e durata del rapporto di lavoro;
- trattamento
economico-normativo;
- motivi
del ricorso al lavoro temporaneo;
- indicazione
delle eventuali misure di sicurezza necessarie al tipo di attività
richiesta;
- impegno
dell'Agenzia fornitrice a retribuire il lavoratore;
- impegno
dell'impresa a informare l'Agenzia fornitrice dei trattamenti economici
e previdenziali applicati;
- impegno
dell'impresa a rimborsare l'Agenzia fornitrice degli oneri previdenziali
sostenuti per il lavoratore;
- indicazione
dell'iscrizione all'albo dell'Agenzia;
- indicazione
dell'impresa utilizzatrice.
Tipi
di contratto
Contratto
a tempo determinato
- Il
lavoratore viene assunto dall'agenzia di lavoro interinale per la
durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
- Il
trattamento economico e previdenziale previsto è lo stesso di un lavoratore
di pari livello dell'impresa
Contratto
a tempo indeterminato
- Il
lavoratore viene assunto dall'agenzia di lavoro interinale a tempo
indeterminato e, nei periodi in cui non lavora presso un'azienda,
percepisce comunque un'indennità mensile
Agenzie con il certificato di qualità
Per
non rischiare di incorrere in brutte avventure, come ingiustificate
richieste di denaro, false promesse o contratti poco chiari, il Ministero
del Lavoro ha previsto normative molto rigide per la concessione dell'autorizzazione
ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. E' quindi
necessario rivolgersi ad Agenzie di lavoro interinale autorizzate dal
Ministero attraverso apposito D.M. che possiedono i necessari requisiti
che ne garantiscono l'affidabilità e la consistenza organizzativa ed
economica.
Per
saperne di più
Le
Agenzie di lavoro interinale, attive in molte città, spesso si presentano
al pubblico come dei veri e propri 'negozi' ubicati al piano strada.
E' un fenomeno in forte espansione e quotidianamente si aprono molti
sportelli in ogni parte d'Italia. Per maggiori informazioni sulle agenzie
della propria zona, rivolgersi alle Direzioni Regionali e Provinciali
del Lavoro e alle Agenzie per l'Impiego.
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