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HOME > LAVORO AUTONOMO E CREAZIONE D'IMPRESA > I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

È un lavoro di tipo parasubordinato, che comprende la prestazione occasionale e la collaborazione coordinata e continuativa. Non è necessaria la partita IVA o iscriversi ad albi professionali. Un contratto o un accordo individuale, che non deve essere per forza redatto in forma scritta, definiscono le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione, la durata e la retribuzione.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda quelle persone che prestano anche per periodi brevissimi la loro professionalità, in maniera autonoma, per conto di un committente.I contenuti del contratto sono determinati dalle parti. L'attività che viene svolta è coordinata con quella del committente ma il lavoro è prevalentemente persona e non c'è vincolo di subordinazione nei confronti del committente.La collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata nel nostro ordinamento soltanto dal punto di vista fiscale. NOVITA' introdotte con il collegato alla finanziaria 2001 (l.342 del 21/11/2000)Dal 1° gennaio 2001 i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente.Sono state inoltre abrogate le precedenti disposizioni che qualificavano questi redditi nella categoria del lavoro autonomo e quelle che imponevano la ritenuta d'acconto del 20% e che consentivano la detrazione del 5-6% quali costi forfettariamente calcolati.L'inquadramento dei redditi nella categoria del lavoro dipendente comporta per i committenti: · l'applicazione, anziché della ritenuta del 20%, della ritenuta in base agli scaglioni di aliquote, sia per l'IRPEF che per le addizionali, · calcolare le detrazioni d'imposta; · calcolare le detrazioni per carichi di famiglia ed effettuare eventuali conguagli a fine anno o a fine contratto; · andrà rilasciato al collaboratore il modello CUD.

Con questo contratto il lavoratore si impegna a fornire al committente un'opera o un servizio, senza alcun vincolo di subordinazione in totale autonomia organizzativa ed operativa.Questa prestazione si qualifica come occasionale perché il rapporto ha termine con il raggiungimento del risultato concordato anche se non sempre è un rapporto di breve durata.Non è necessaria l'iscrizione all'INPS perché il rapporto è occasionale. Non sono previsti quindi versamenti a titolo previdenziale ma solo l'imposta sul reddito vale a dire l'IRPEF (trattenuta del 20% dell'emolumento dovuto). DIFFERENZE tra la collaborazione occasionale e la collaborazione coordinata e continuativa· Assenza di abitualità e professionalità · La prestazione è caratterizzata dalla unicità e non deve essere reiterata più volte · Il prestatore per il compenso ricevuto deve eseguire fattura assoggettata a ritenuta d'acconto · Il prestatore dovrà utilizzare per l'esecuzione dell'opera mezzi e attrezzature propri

 

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