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> LAVORO AUTONOMO E CREAZIONE D'IMPRESA > I
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE |
È
un lavoro di tipo parasubordinato, che comprende la prestazione occasionale
e la collaborazione coordinata e continuativa. Non è necessaria la partita
IVA o iscriversi ad albi professionali. Un contratto o un accordo individuale,
che non deve essere per forza redatto in forma scritta, definiscono
le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione, la durata e la
retribuzione.
| COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA |
PRESTAZIONE
D'OPERA OCCASIONALE |
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Il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda
quelle persone che prestano anche per periodi brevissimi la loro
professionalità, in maniera autonoma, per conto di un committente.I
contenuti del contratto sono determinati dalle parti. L'attività
che viene svolta è coordinata con quella del committente ma il
lavoro è prevalentemente persona e non c'è vincolo di subordinazione
nei confronti del committente.La collaborazione coordinata e continuativa
è disciplinata nel nostro ordinamento soltanto dal punto di vista
fiscale. NOVITA' introdotte con il collegato alla finanziaria
2001 (l.342 del 21/11/2000)Dal 1° gennaio 2001 i compensi per
le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparati ai
redditi da lavoro dipendente.Sono state inoltre abrogate le precedenti
disposizioni che qualificavano questi redditi nella categoria
del lavoro autonomo e quelle che imponevano la ritenuta d'acconto
del 20% e che consentivano la detrazione del 5-6% quali costi
forfettariamente calcolati.L'inquadramento dei redditi nella categoria
del lavoro dipendente comporta per i committenti: · l'applicazione,
anziché della ritenuta del 20%, della ritenuta in base agli scaglioni
di aliquote, sia per l'IRPEF che per le addizionali, · calcolare
le detrazioni d'imposta; · calcolare le detrazioni per carichi
di famiglia ed effettuare eventuali conguagli a fine anno o a
fine contratto; · andrà rilasciato al collaboratore il modello
CUD.
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Con
questo contratto il lavoratore si impegna a fornire al committente
un'opera o un servizio, senza alcun vincolo di subordinazione
in totale autonomia organizzativa ed operativa.Questa prestazione
si qualifica come occasionale perché il rapporto ha termine con
il raggiungimento del risultato concordato anche se non sempre
è un rapporto di breve durata.Non è necessaria l'iscrizione all'INPS
perché il rapporto è occasionale. Non sono previsti quindi versamenti
a titolo previdenziale ma solo l'imposta sul reddito vale a dire
l'IRPEF (trattenuta del 20% dell'emolumento dovuto). DIFFERENZE
tra la collaborazione occasionale e la collaborazione coordinata
e continuativa· Assenza di abitualità e professionalità · La prestazione
è caratterizzata dalla unicità e non deve essere reiterata più
volte · Il prestatore per il compenso ricevuto deve eseguire fattura
assoggettata a ritenuta d'acconto · Il prestatore dovrà utilizzare
per l'esecuzione dell'opera mezzi e attrezzature propri
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