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LAVORO AUTONOMO |
La
legge 236/93, art.1 bis sul lavoro autonomo
I Destinatari
Giovani interessati ad avviare un'impresa e costituire una società,
con le agevolazioni previste dalla legge, con questi requisiti:
- maggioranza
assoluta di giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni) residenti nei territori
di applicazione della legge il 1° gennaio 1994 oppure
- totalità
di giovani tra i 18 e i 36 anni (non compiuti alla data di presentazione
della domanda di agevolazioni) residenti nei territori di applicazione
della legge il 1° gennaio 1994 e inoltre
- sede
legale, amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione
della legge.
Le tipologie
di società ammissibili sono:
- società
in nome collettivo (s.n.c.)
- società
semplici (s.s.)
- società
in accomandita semplice (s.a.s.)
- società
in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
- società
per azioni (s.p.a.)
- società
a responsabilità limitata (s.r.l.)
- società
cooperative (comprese le piccole società cooperative costituite
da 3 a 8 soci).
Sono escluse
le ditte individuali, le società di fatto e le società
aventi un unico socio.
Le società, al momento della presentazione della domanda
di agevolazioni, non devono avere iniziato l'attività.
La maggioranza assoluta richiesta deve essere sia finanziaria
(i giovani devono possedere la maggioranza delle quote/azioni del capitale
della società) che numerica (i giovani devono costituire
la maggioranza dei soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche
che quelle giuridiche).
I Territori
di applicazione
I territori
di applicazione della legge (quelli nei quali i giovani devono avere
la residenza e le imprese la loro sede legale, amministrativa ed operativa)
sono i territori individuati dal Decreto Legislativo n.185/00
ovvero:
- nel
Sud le Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna,
aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato UE,
coincidenti con le aree cui si applica l'Ob. 1 dei fondi strutturali;
- nel
Centro-Nord:
- le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato
UE;
- le aree cui si applica l'Ob. 2 dei fondi strutturali;
- le aree "phasing out" ammesse ad un regime di sostegno
transitorio (zone che potevano beneficiare degli strumenti agevolativi
previsti per gli Ob. 1, 2 e 5b dei fondi strutturali fino al 1999
e che non figurano nell'ambito dei nuovi obiettivi della programmazione
2000-2006);
- le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta
di lavoro individuate dal Ministero del Lavoro.
Le iniziative
ammissibili
Sono ammissibili nuove iniziative nei settori:
- fruizione
dei beni culturali
- turismo
- manutenzione
di opere civili e industriali
- innovazione
tecnologica
- tutela
ambientale
- agricoltura
e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.
Per
nuove iniziative si intende: attività che non contemplino
ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni, ristrutturazioni di iniziative
preesistenti. La fornitura di servizi può essere rivolta a tutti:
persone fisiche, giuridiche, imprese, amministrazioni pubbliche, ecc..
Non rientrano nella legge i progetti che prevedono servizi configurabili
come attività commerciali, di assistenza socio-sanitaria e di
formazione.
Non sono accoglibili progetti che prevedano investimenti superiori
a 1 miliardo di lire.
Sono inoltre escluse le iniziative che non prevedano l'ampliamento
della base imprenditoriale, produttiva e occupazionale.
A ciascuna
delle compagini sociali a cui viene approvato il progetto d'impresa
la legge offre:
Agevolazioni
finanziarie
- per
l'investimento
- per
la gestione
Servizi
gratuiti
- assistenza
tecnica (tutoraggio)
- formazione
imprenditoriale
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