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LAVORO AUTONOMO |
La
legge 95/95 (ex-legge 44/86) per l'imprenditoria giovanile
Cosa
offre la legge
- Agevolazioni
finanziarie (per l'investimento e per la gestione, massimali di agevolazione
variabili a seconda del territorio di applicazione).
- Servizi
gratuiti (di assistenza tecnica e di formazione imprenditoriale).
Iniziative
ammissibili
Tipologie di società:
- società
in nome collettivo;
- società
semplici;
- società
in accomandita semplice;
- società
in accomandita per azioni;
- società
per azioni;
- società
a responsabilità limitata;
- società
cooperative.
Sono escluse
le ditte individuali, le società di fatto e le società
aventi un unico socio.
La società, al momento della presentazione della domanda di agevolazioni,
non deve avere iniziato l'attività.
- Non
sono accoglibili progetti che prevedano investimenti superiori ai
5 miliardi di lire
- Sono
ammissibili nuove iniziative (che non contemplino ampliamenti, ammodernamenti,
riconversioni, ristrutturazioni di iniziative preesistenti) nei settori:
-
produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria;
- fornitura di servizi alle imprese.
A livello settoriale limitazioni per alcune attività sono state
stabilite dalla Ue.
A
chi si rivolge la legge
La società
costituita avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge dovrà
avere i seguenti requisiti:
- maggioranza
assoluta di giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di
presentazione della domanda) residenti nei territori di applicazione
della legge il 1° gennaio 1994
oppure
- totalità
di giovani tra i 18 e i 36 anni (non compiuti alla data di presentazione
della domanda) residenti nei territori di applicazione della legge
il 1° gennaio 1994
e inoltre
- sede
legale, amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione
della legge.
La maggioranza
richiesta deve essere sia finanziaria (i giovani devono possedere
la maggioranza delle quote/azioni del capitale della società
) che numerica (i giovani devono costituire la maggioranza dei
soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche che quelle giuridiche).
Territori
di applicazione (in cui i giovani devono avere la residenza e le imprese
la loro sede)
L'ambito territoriale di applicazione è individuato dal D.l.
n. 185/2000 (in applicazione dei parametri fissati dall'Unione Europea)
e comprende:
- le regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ovvero le
aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato UE coincidenti
con le aree nelle quali si applica l'Obiettivo 1 dei fondi strutturali
comunitari;
- per
quanto concerne il Centro-Nord:
- le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato
UE;
- le aree cui si applica l'Obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari;
- le aree "phasing out" ammesse ad un regime di sostegno
transitorio ovvero quei territori che beneficiavano di strumenti agevolativi
in base alla programmazione dei fondi strutturali 1994-1999 (ex Obiettivi
1, 2 e 5b), ma che attualmente non figurano nell'ambito dei nuovi
obiettivi della programmazione 2000-2006;
- le aree che presentano "rilevante squilibrio tra domanda e
offerta di lavoro" individuate dal Ministero del Lavoro.
Con
Decreto del Ministero del Tesoro 28.10.99, la l.44 è stata estesa
anche alle cooperative sociali di tipo B, che potranno usufruire
dei benefici previsti dalla legge.
Potranno fare domanda di agevolazione le cooperative di inserimento
lavorativo, di nuova costituzione o già avviate, che abbiano
sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di applicazione
della legge.
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